Giurisprudenza e Prassi

EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI: POSSIBILE SOLO A FRONTE DELLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INCENTIVATE (45)

CORTE DEI CONTI PARERE 2026

In tema di incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, la materiale erogazione del compenso può avvenire solo a seguito della verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle prestazioni incentivate. Tale erogazione è subordinata al verificarsi dei presupposti dell'espletamento della procedura di scelta del contraente (per le attività di programmazione e gara) e del collaudo o verifica di conformità (per le attività di esecuzione). È esclusa la possibilità di frazionare la liquidazione per quote annuali o "per step" meramente cronologici, dovendo l'obbligazione contabile seguire il momento della conclusione di ogni singola attività.

"La tempistica per l’adozione degli impegni di spesa... deve seguire lo sviluppo dell’appalto... in quanto la scadenza di ogni obbligazione deve essere individuata 'nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita'" (Cfr. Sez. Toscana n. 53/2023/PAR). "La materiale erogazione... potrà, dunque, 'avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione'" (Cfr. Sez. Puglia n. 5/2025/PAR).

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