L’INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA DETERMINA LA PERDITA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE D'UFFICIO
L'informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, deve essere interpretata nel senso che produce i medesimi effetti preclusivi della comunicazione antimafia anche qualora manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, determinando una forma di incapacità giuridica che impone la revoca o la cancellazione dalle iscrizioni abilitanti l'esercizio dell'attività d'impresa, come quella all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
"La cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei Gestori ambientali è conseguita, legittimamente, all’adozione nei relativi riguardi dell’informativa antimafia prefettizia (peraltro confermata anche all’esito del procedimento di riesame avviato dall’interessata: cfr. documentazione depositata dall’U.T.G. di Caserta in data 23.09.2025).
La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la sola informativa non giustificherebbe il provvedimento assunto: tale assunto non è condivisibile, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto.
In proposito, è possibile richiamare la recente pronuncia di questo Tar, con la quale si è, su punto, osservato: “Dopo l'introduzione dell' articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l'interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l'articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all' articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520).
[...]
Il Collegio osserva [...] che il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre.
La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.
Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali.
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