PERDITA DEI REQUISITI ANTIMAFIA: IL SUCCESSIVO RIPRISTINO NON FA VENIR MENO LA LEGITTIMITA' DELLA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE (94)
In forza del principio generale tempus regit actum, l'illegittimità sopravvenuta di un atto amministrativo per rimozione retroattiva del suo presupposto giuridico è configurabile solo nelle ipotesi tassative di legge retroattiva, incostituzionalità della norma o mancata conversione di decreto-legge; ne consegue che il decreto della Corte d'Appello che ripristina il controllo giudiziario antimafia non travolge l'esclusione dalla gara precedentemente disposta, poiché alla data dell'emanazione di quest'ultima il requisito soggettivo non era posseduto.
"la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della loro adozione con conseguente insussistenza di ogni ipotesi di illegittimità sopravvenuta. Infatti, in base al principio generale tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente e al diritto vigente al momento della sua emanazione"
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