Giurisprudenza e Prassi

MODIFICABILITÀ INTERNA RTI, SEGRETEZZA OFFERTA E NOMINA COMMISSIONE DI GARA

TAR LIGURIA GE SENTENZA 2017

È legittima la modifica soggettiva interna a un raggruppamento temporaneo di imprese determinata dalla cessione di un ramo d'azienda tra due società mandanti, in quanto il principio di modificabilità dei concorrenti sancito dall'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 comprende anche la facoltà di ridefinire le quote di partecipazione e di esecuzione tra operatori già noti alla stazione appaltante. Inoltre, l’inserimento nell'offerta tecnica di elementi economici espressi esclusivamente in termini percentuali non integra una violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, qualora tali dati non consentano alla commissione di avere contezza della misura effettiva del prezzo offerto prima della fase dedicata.

"Da siffatta variabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di gara non può che derivare, a fortiori, la modificabilità meramente interna ai partecipanti medesimi. [...] l’indicazione della quota destinata alla manutenzione straordinaria è stata espressa in misura percentuale rispetto al canone annuo emergente dalla separata offerta economica, indicazione della quota che assume dunque carattere neutro rispetto alla consistenza della componente economica dell’offerta." (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5928/2012).

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