Giurisprudenza e Prassi

SE LA FONTE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO E' LA DISCIPLINA LEGALE ("EMERGENZA RIFIUTI"), NON SONO DOVUTI GLI INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

Ai fini del riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, è necessaria la stipula di una transazione commerciale intesa quale contratto che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Tale presupposto non sussiste qualora la fonte dell'obbligo di pagamento risieda in una disciplina legale (nella specie, art. 11 d.l. 195/2009) che imponga l'individuazione della fornitrice prescindendo da una scelta del debitore, sia mediante gara pubblica che mediante affidamento diretto negoziale. In tale contesto, agendo la società erogatrice come monopolista legale, non è ravvisabile una contrattazione di mercato né la finalità protettiva del contraente debole propria della normativa eurounitaria.

"Ritiene la Corte che manchi il presupposto imprescindibile per la maturazione degli interessi moratori nella misura di cui al d. lgs 231/2002, che è la stipula di una transazione commerciale [...]. La fonte dell’obbligo del [Comune] è la disciplina legale, introdotta con d.l. 195/2009 [...] non vi è contrattazione di 'mercato' in regime di libera concorrenza, perché [la società] agisce alla stregua di un monopolista [...] l’individuazione della fornitrice non è stato il frutto di una scelta del debitore, né mediante gara pubblica, né mediante affidamento diretto; al contrario si tratta di una individuazione imposta".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)