Giurisprudenza e Prassi

FORNITURA DI SERVIZI DI LABORATORIO: STABILITÀ DEI REAGENTI E INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di interpretazione degli atti di gara, l'individuazione dei criteri quantitativi relativi alla stabilità dei reagenti a bordo deve essere condotta secondo un criterio logico-sistematico e teleologico, volto a valorizzare l'efficienza complessiva del sistema diagnostico in base al componente meno durevole che ne condiziona l'interruzione del ciclo operativo. Tale esegesi non costituisce un'illegittima integrazione della lex specialis, bensì l'applicazione dei canoni ermeneutici civilistici al bando.

Parimenti, l'omessa indicazione analitica di singoli codici o kit di reagenti all'interno di un modulo economico di dettaglio non integra una causa di esclusione, configurando una mera irregolarità formale, qualora il concorrente abbia formulato un corrispettivo globalmente omnicomprensivo e i prodotti risultino comunque inclusi nell'offerta tecnica.

"Non ha dunque errato il primo giudice nell’interpretare la lex specialis in un senso che risulta coerente con il criterio teleologico espressamente previsto dalla clausola in questione, non avendo il T.a.r. effettuato alcuna inammissibile postuma integrazione del dato letterale della disposizione, quanto piuttosto una doverosa interpretazione logica della clausola che ha richiesto l’estrapolazione del presupposto inespresso nella disposizione medesima, costituito per l’appunto dal riferimento al reagente meno duraturo, che determina la stabilità del sistema nel suo complesso.

Tale interpretazione è del resto confortata dal consolidato orientamento giurisprudenziale che assoggetta l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. per l’interpretazione dei contratti (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5989; Sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1877), tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, dovendo però il giudice in ogni caso ricostruire l’intento dell’amministrazione ed il potere che la stessa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica).

[...]

Ne risulta confermato il rilievo del primo giudice, secondo cui l’esposizione analitica dei costi relativi a “REAGENTI, CALIBRAZIONI e CONTROLLI” è stata richiesta a titolo di informazione aggiuntiva, non potendosi ritenere che la sua assenza possa comportare conseguenze espulsive [...]"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)