Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E VALENZA DEI CHIARIMENTI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

In materia di procedure ad evidenza pubblica, le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a procedimenti ermeneutici con funzione integrativa volti a rintracciare significati inespressi, dovendo prevalere l'interpretazione letterale delle prescrizioni. Parimenti, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante in corso di gara non possiedono alcuna efficacia modificativa o novativa.

«Nondimeno, in ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114) [...] Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale [...] i chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara [...] (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903)».

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