Giurisprudenza e Prassi

MANCATO PAGAMENTO DIPENDENTI/SUBAPPALTATORI: IL POTERE DELL'ENTE DI TRATTENERE LE SOMME DOVUTE ALL'APPALTATORE È FUNZIONALE AL PAGAMENTO SOSTITUTIVO (30)

TRIBUNALE DI VELLETRI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti o delle spettanze dei subappaltatori non legittima la Stazione Appaltante alla sospensione integrale e indiscriminata del corrispettivo dovuto all'appaltatore. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la P.A. ha l'onere di attivare l'intervento sostitutivo provvedendo al pagamento diretto dei creditori dell'affidatario. In assenza di prova dell'avvenuto pagamento ai terzi, il credito dell'appaltatore rimane esigibile, non potendo la P.A. limitarsi a "congelare" le somme.

"Tale disposizione non legittima pertanto la stazione appaltante a rifiutare in toto all’appaltatore la prestazione azionata in via monitoria e dovuta [...] le norme invocate dall’opponente appaiono conferire alla stazione appaltante il diritto a ritenere dalla somma dovuta all’appaltatore le somme da quest’ultimo dovute a dipendenti o subappaltatori ma prevede l’obbligo della stazione appaltante di corrispondere direttamente ai creditori dell’appaltatore" (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 4092/2017 in punto di DURC).

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