Giurisprudenza e Prassi

ELEVATO GRADO DI COMPLESSITA' TECNICA: IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUÒ DISPORRE IL RINVIO DELLA DECISIONE SULL'ISTANZA CAUTELARE ALLA FASE DI MERITO

TAR LAZIO RM ORDINANZA 2025

In sede di esame dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, qualora ritenga che le censure dedotte con il ricorso e i motivi aggiunti meritino, per la loro complessità, un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, può rinviare la decisione alla sede di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando a breve termine l'udienza pubblica di discussione.

“Considerato che parte ricorrente con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 settembre 2025 ha prospettato censure che per la loro complessità meritano l’approfondimento proprio della sede di merito; [...] Ritenuto, in applicazione dell’art. 55, co. 10, c.p.a., di rinviare ogni decisione, anche sulle spese della presente fase, alla più idonea sede di merito [...]”.

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