Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DEL TENORE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E PRINCIPIO DI PAR CONDICIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In una procedura di evidenza pubblica, l'esigenza di interpretare la legge di gara secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità non può condurre alla negazione del valore precettivo di una clausola del capitolato tecnico avente carattere escludente e formulata in modo inequivoco. Qualora la stazione appaltante richieda una specifica certificazione a pena di esclusione, la mancata produzione della stessa non può essere sanata invocando il principio di equivalenza funzionale o il rispetto di standard internazionali meno rigorosi, specialmente laddove la clausola non sia stata ritualmente impugnata e un altro concorrente abbia dimostrato la possibilità di adempiere alla prescrizione.

"L’esigenza di interpretare la legge di gara secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità non può spingersi fino al punto di negare precettività alla sua previsione letterale, specie quando inequivoca: va infatti considerato che quest’ultimo è un limite insuperabile posto a presidio della garanzia della par condicio fra i concorrenti.

[...]

Il richiamo al principio di equivalenza funzionale, e alla giurisprudenza ad esso relativa, non è dunque pertinente: trovando tale principio un limite nel dato testuale della prescrizione del capitolato."

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