DIVIETO DI SUBAPPALTO: NON PUO' ESSERE GENERICO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE MOTIVATO (119.2)
Nel par. 9 del disciplinare di gara la stazione appaltante preclude la possibilità di ricorrere al subappalto, senza fornire l'adeguata motivazione richiesta dall'art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni O lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto" (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 4161/2024).
In altre parole, dalla formulazione della disposizione si evince come la stazione appaltante non possa limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, dovendo specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle singole prestazioni/lavorazioni, ovvero all'unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto. (Parere MIT n. 2158/2023)
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