Giurisprudenza e Prassi
INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE
T.A.R. TOSCANA Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, l'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione automatica dei processi pendenti; tale effetto deve essere dichiarato dal giudice amministrativo a decorrere dalla data in cui l'evento interruttivo è portato a conoscenza nel processo.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

