Giurisprudenza e Prassi

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE

T.A.R. TOSCANA Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, l'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione automatica dei processi pendenti; tale effetto deve essere dichiarato dal giudice amministrativo a decorrere dalla data in cui l'evento interruttivo è portato a conoscenza nel processo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)