Giurisprudenza e Prassi

L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DETERMINA L’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (143.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Ordinanza 2024

In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente determina l’interruzione automatica del processo amministrativo ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 14/2019, con la conseguenza che il termine per la riassunzione del giudizio decorre dal momento in cui tale interruzione viene formalmente dichiarata dal giudice amministrativo.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)