QUANTIFICAZIONE DEL MANCATO UTILE E LEGITTIMAZIONE DEL CESSIONARIO NEL GIUDIZIO DI RINVIO (34.4)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale della Pubblica Amministrazione in un contratto di appalto, «la liquidazione deve operarsi con riferimento al parametro del 10%, che va applicato, quale base di calcolo, al valore dei lavori ancora da eseguire, ossia al residuo prezzo dell’appalto», in applicazione analogica o diretta dell'art. 34 del d.p.r. n. 554/1999. Inoltre, nel giudizio di rinvio, è inammissibile la domanda di una parte che richieda per la prima volta una quota del risarcimento (nella specie, il 15%) sulla base di rapporti interni tra cedente e cessionario, trattandosi di ius novum precluso dall'art. 393 c.p.c.
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