RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA: ONERE DELLA PROVA, LUCRO CESSANTE E DANNO CURRICOLARE (124.1)
Ai fini della dimostrazione del lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un appalto pubblico, non assume valore probatorio il prospetto dei costi non sottoscritto, né i preventivi di spesa privi di firma o datati successivamente alla conclusione della procedura di gara, attesa l'essenzialità della sottoscrizione per dimostrare la serietà dell'impegno del fornitore e la necessità di una correlazione temporale tra i costi prospettati e l'offerta economica presentata. Il danno curricolare deve essere parimenti provato in modo puntuale, dimostrando che l'aggiudicazione avrebbe effettivamente consentito l'acquisizione di una superiore qualificazione SOA altrimenti non ottenibile.
"grava, quindi, sul soggetto leso, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i restanti elementi costitutivi della fattispecie aquiliana [...] dalla riconosciuta illegittimità di provvedimento amministrativo non discende [...] un automatico diritto a ottenere il risarcimento (Cons Stato, Sez. V, 17/1/2025, n. 368)".
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