Giurisprudenza e Prassi

MALFUNZIONAMENTO INFORMATICO E PREVALENZA DELLA SOSTANZA SUL RIGORE FORMALE NELL'ESCLUSIONE (76.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Ordinanza 2024

È illegittima l'esclusione di un concorrente determinata da un errore nel caricamento dei file (inserimento di dati economici nell'offerta tecnica) qualora tale condotta sia riconducibile a un malfunzionamento del sistema informatico di gara e non abbia effettivamente inquinato il processo valutativo della Commissione, dovendo l'Amministrazione privilegiare una logica di correttezza sostanziale rispetto al massimo rigore formale.

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