Giurisprudenza e Prassi

GEOMETRA VS INGEGNERE: LE PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE NON RICHIEDONO CALCOLI STRUTTURALI O STATICI COMPLESSI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UN GEOMETRA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

La sottoscrizione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica da parte di un geometra è legittima qualora le soluzioni prospettate si limitino a varianti prestazionali, di materiali o di modalità di posa che non richiedano l'elaborazione di nuovi calcoli statici o strutturali riservati alla professione ingegneristica.

È inoltre sanabile l'omesso caricamento del contratto di avvalimento sottoscritto se lo stesso è stato perfezionato in data certa anteriore alla scadenza dei termini.

"In particolare, dunque, in alcuna delle migliorie proposte si mostra realizzata un’attività di elaborazione di calcoli statici o strutturali.

E, d’altra parte, è condivisibile l’assunto della controinteressata per cui l’eventuale necessità, per realizzare concretamente le migliorie, di avvalersi delle specifiche cognizioni tecniche riservate all’ingegnere (ad es., attraverso una rielaborazione del progetto) sarebbe comunque da posporre alla fase dell’esecuzione dei lavori.

Considerazione che trova avallo nella giurisprudenza, la quale ha già avuto modo di fare le seguenti considerazioni: “Le migliorie richiamate nella norma di gara sopra riportata, da illustrare nell’ambito dell’offerta tecnica, hanno come riferimento il progetto esecutivo approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e posto a base di gara. Si osservi, sul punto, che le proposte migliorative degli offerenti comporterebbero, ove accolte e positivamente valutate in sede di gara, una successiva fase di modifica e integrazione del progetto esecutivo e degli elaborati (quali il computo metrico estimativo), che dovrà essere approvato dall’amministrazione aggiudicatrice prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori. Non è dubbio che le modifiche al progetto esecutivo, approvate dall’amministrazione e recepite nel progetto esecutivo dopo l’aggiudicazione, debbano essere sottoscritte da un ingegnere. […] Non è necessario, invece, che l’offerta tecnica contenente la descrizione, anche dettagliata, delle migliorie e la stima dei costi, sia firmata da un professionista con la qualifica di ingegnere, essendo sufficiente che il professionista, competente secondo le norme che disciplinano la professione, intervenga nella fase successiva all’aggiudicazione, in vista della nuova approvazione del progetto esecutivo modificato al fine di accogliere le migliorie offerte dall’aggiudicatario. Le migliorie non configurano un autonomo elaborato progettuale; la loro descrizione, anche dettagliata e precisa sotto il profilo economico, serve unicamente per la valutazione riservata all’organo tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice” (Cons. Stato - sez. V, 18/8/2023 n. 7819).

Altro punto da porre poi in risalto è che gli elaborati della cui legittimazione alla firma si controverte si limitavano a descrivere gli interventi migliorativi proposti, senza presentare tuttavia i relativi elementi progettuali.

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“È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)