Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO ESTREMO PER LE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE NEGLI APPALTI FARMACEUTICI (56.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Decreto 2024

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56 c.p.a., non è ravvisabile il requisito dell'estrema gravità ed urgenza qualora la domanda possa essere trattata in tempi brevi nella sede collegiale e la sospensione degli atti di gara per la fornitura di farmaci possa confliggere con l'interesse pubblico alla tempestiva assistenza sanitaria, ferma restando la valutazione in sede collegiale delle pretese sostanziali sulla legittimità delle specifiche tecniche.

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