Giurisprudenza e Prassi

L’OBBLIGO DI COMUNICARE LA SUSSISTENZA DI FATTI CHE POSSONO COSTITUIRE CAUSA DI ESCLUSIONE PRESCINDE DALLA LORO PRESENZA NEL FASCICOLO VIRTUALE (96 - 98)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2025

Il chiaro dettato dell’art. 96 comma 3 e dell’art. 98 comma 5 del D. Lgs. 36 del 2023: entrambe le norme richiedono espressamente l’effettuazione di precise comunicazioni e dichiarazioni, finalizzate a consentire celermente la verifica in ordine alla presenza di situazioni ostative. Le stesse pertanto non possono essere pretermesse, anche in considerazione del fatto che il contenuto del fascicolo virtuale può non essere completo e la loro omissione non consentirebbe all’amministrazione di svolgere in modo celere e compiuto la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa.

Del resto, è difficile conciliare l’affermazione della ricorrente in ordine al fatto che S. avrebbe confidato che le risoluzioni, già iscritte nel Casellario Informatico, risultassero visibili nel suo fascicolo virtuale.

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