LE CLAUSOLE CHE PRESCRIVONO, A PENA DI ESCLUSIONE, UNA SPECIFICA MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA SONO COGENTI E NON POSSONO ESSERE DISAPPLICATE (101)
L'offerta economica presentata in valore assoluto in violazione di una clausola del disciplinare che imponga, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale, è illegittima e non regolarizzabile.
"[...] nel caso di specie, la clausola è chiara ed inequivoca e prescrive un adempimento, consistente nell’esplicita indicazione del ribasso percentuale, a pena di esclusione, così introducendo un puntuale e cogente vincolo contenutistico relativamente alla modalità di formulazione dell’offerta. Ne deriva che quest’ultima resta priva di effetti, ai fini della partecipazione alla gara, laddove non risulti conforme a tali prescrizioni, analogamente a quanto avviene, in ambito contrattuale, laddove il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, ma l’accettazione viene data in forma diversa (art. 1326, terzo comma, c.c.).
La specifica previsione della sanzione dell’esclusione non consente, quindi, di qualificare l’inadempimento in esame quale mero errore riconoscibile e, quindi, emendabile." (conforme a Cons. Stato, Sez. VI, n. 5066/2025).
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