ESCLUSIONE RECIPROCA: INTERESSE STRUMENTALE E MANCANZA DELLA REGISTRAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI (17)
"La prescrizione imposta nel disciplinare al momento della presentazione dell’offerta [relativa all'indicazione dei codici CND e Repertorio Ministero Salute, ndr] appare presidiare la speditezza della procedura e la certezza dell’offerta, laddove onera i concorrenti di fornire immediata evidenza della provenienza e sicurezza dei dispositivi offerti. Né può trovare accoglimento l’assunto per cui l’inciso “ove presenti e previsti” esoneri dall’obbligo di immediata registrazione il concorrente, che potrebbe procedervi quando più gli aggrada [...]: tale espressione deve, al contrario, ritenersi riferita ai casi in cui, per qualche motivo, non vi fosse l’obbligo di iscrizione o il codice non fosse disponibile. Una diversa interpretazione svuoterebbe di significato l’obbligatorietà dell’indicazione dei predetti dati, consentendo in ultima analisi al concorrente di posticipare sine die l’adempimento, così vanificando le esigenze di efficienza della procedura e della salute dei pazienti."
(cfr. Cons. Stato sez. III, 30 luglio 2020 n. 4849).
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