ATTENDIBILITÀ DELL'OFFERTA TECNICA E INDISPONIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL PERSONALE INDICATO NOMINATIVAMENTE
In tema di appalti pubblici, laddove la lex specialis richieda la descrizione della struttura organizzativa senza imporre l'indicazione nominativa del personale, le "credenziali" dei professionisti indicati spontaneamente dal concorrente non costituiscono un elemento rigido dell'offerta ma parametri di qualità riferiti a posizioni professionali fungibili. Ne consegue che le dichiarazioni di indisponibilità rese dai professionisti dopo l'aggiudicazione non sono idonee a inficiare l'attendibilità e la serietà dell'offerta tecnica presentata.
"[...] la lex specialis [...] non richiedeva agli offerenti di indicare nominativamente il personale che sarebbe stato impiegato, ma (solo) di mettere in rilievo le caratteristiche professionali del proprio organigramma destinato al servizio, così da consentire la valutazione dell’offerta in relazione alle professionalità specificate dall’operatore economico per lo svolgimento dell’appalto con riferimento agli aspetti di rilievo, quali i titoli, la formazione e le esperienze pregresse;
[...] in questa prospettiva, oggetto di valutazione non sono i soggetti indicati nominativamente, quanto, piuttosto, l’offerta nel suo complesso riferita ad obbligazioni sostanzialmente fungibili e rispetto alla quale non sussiste alcun divieto di sostituzione del personale impiegato, in casi di forza maggiore o per dimissioni dell’incaricato;"
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