LINK DI COLLEGAMENTI IPERTESTUALI NELL'OFFERTA TECNICA: SE NON ESPRESSAMENTE VIETATI, NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA (107)
In materia di gare pubbliche, è consentito alla Stazione Appaltante riconvocare la Commissione giudicatrice per operare approfondimenti istruttori o integrazioni motivazionali sui verbali, purché ciò non configuri una rinnovata istruttoria o una valutazione ex novo, ma rappresenti un mero riepilogo formale di elementi già acquisiti al procedimento. L'inserimento nell'offerta tecnica di collegamenti ipertestuali a siti web esterni del produttore non viola i principi di cristallizzazione e immodificabilità dell'offerta, né la par condicio, qualora la lex specialis consenta l'allegazione di ulteriore documentazione tecnica e non ne vieti espressamente il rinvio telematico, restando l'eventuale mutabilità del contenuto del link una prospettazione meramente ipotetica se non supportata da prova contraria.
"La Commissione, resasi conto di non aver riportato per tutti i requisiti tecnici i riferimenti rinvenuti nelle documentazioni presentate dai partecipanti, ha semplicemente esplicitato i relativi riferimenti presenti negli allegati tecnici – già acquisiti alla procedura di gara – che a suo parere indicano la sussistenza dei requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico.
[...]
"il Collegio rileva che, come correttamente obiettato dalle difese delle controparti, nella lex specialis non si rinviene alcun esplicito divieto a pena di esclusione all’inserimento di link ipertestuali: il paragrafo 18 del Disciplinare di gara, che detta le “modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, si limita infatti a prevedere che “l’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma”, mentre il successivo paragrafo 21, dopo aver prescritto il deposito “a pena di esclusione” della “Relazione Tecnica dei prodotti offerti”, prevede che “è facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione tecnica (ad esempio brochure, estratti di cataloghi o altra documentazione specifica), che possa dimostrare in modo esaustivo la corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche contenute nel Capitolato tecnico”, il che è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie.
D’altro canto, non è stata fornita alcuna prova del rinvio tramite i link a indicazioni che non siano meramente illustrative di quanto già evincibile dalla relazione tecnica; analogamente, anche l’affermazione che il contenuto dei predetti link avrebbe potuto essere modificato nel corso del tempo, risulta una prospettazione soltanto ipotetica in assenza di prova il cui onere non poteva che ricadere sulla ricorrente."
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