NON È CONSENTITO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE L'OFFERTA TECNICA CON DOCUMENTI NON ALLEGATI, ANCORCHÉ DICHIARATI E PREESISTENTI (101)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, il punteggio premiale previsto per il possesso di certificazioni di qualità può essere attribuito solo in presenza del titolo definitivo, non essendo sufficiente la mera comunicazione di "certificabilità" emessa dall'ente certificatore. Qualora l'operatore economico ometta di allegare i certificati all'offerta tecnica, pur avendoli dichiarati, non può attivarsi il soccorso istruttorio per la loro acquisizione postuma, in quanto tale istituto è espressamente vietato per il completamento dell'offerta tecnica e si risolverebbe in una manipolazione della stessa.
"l’acquisizione di documenti non allegati all’offerta tecnica si configura inevitabilmente come indebita applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, ammesso per sanare irregolarità di ogni genere nell’ambito della domanda di partecipazione, ma escluso per il completamento dell’offerta tecnica (art. 101, c.1)"; "ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l'offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2025, n. 2789)".
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