OFFERTA TECNICA: NON NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CALCOLO ACUSTICO SPECIALISTICO DA PARTE DEL TECNICO (10)
"La prescrizione della lex specialis che impone la dimostrazione della riduzione del rumore complessivo [...] mediante calcolo eseguito da un tecnico competente in acustica, ma non anche che tale calcolo dovesse essere sottoscritto da quest’ultimo" deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che emerga "dalla relazione illustrativa che l’aggiudicataria si è avvalsa dell’opera professionale di un ingegnere puntualmente individuato". La pretesa di sanzionare la mancata sottoscrizione "si risolve, a ben vedere, nella creazione di una fattispecie sanzionatoria, del tutto priva di base normativa e negoziale".
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