ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO ANCHE PER LE CLAUSOLE CHE IMPONGONO ONERI MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATI O REQUISITI OSTATIVI (100)
"[...] in materia di gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale.
In termini, è stato osservato: “La mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale. Né in senso opposto induce la previsione di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., giacché nel processo amministrativo è inammissibile l'introduzione in via incidentale (o meglio, entro i termini del ricorso incidentale) di una domanda diretta ad ampliare la materia del contendere, domanda che l'interessato aveva l'onere di proporre mediante un tempestivo e rituale ricorso avverso il provvedimento dal quale era sorta in lui un'autonoma ed immediata lesione e un conseguente e diretto interesse ad agendum (cfr. Tar Lazio, sez. II ter, 2 gennaio 2012, n. 4)."
***
In merito al punteggio tecnico, l'Amministrazione deve operare una valutazione che non risulti "incongrua o, quantomeno, non comprensibile allo stato delle allegazioni disponibili", verificando che gli impegni dei fornitori non siano privi di "attualità, alla data della presentazione dell’offerta" e che ne sia garantita la "perduranza di tale impegno per tutta la durata del servizio".
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

