Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA DELLA LEX SPECIALIS CHE QUANTIFICA A "ZERO" GLI ONERI DI SICUREZZA INTERFERENZIALI: ASSUME VALENZA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE (108)

TAR MOLISE CB SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, la clausola del bando che quantifica in misura pari a zero i costi della sicurezza interferenziale è immediatamente lesiva e deve essere contestata entro il termine decadenziale dalla pubblicazione del bando, poiché l'omessa o errata indicazione di oneri non soggetti a ribasso impedisce la corretta e consapevole elaborazione dell'offerta economica. Tale previsione deve ritenersi legittima nel merito qualora il servizio, pur prevedendo attività residuali presso la sede della committente, abbia natura prettamente intellettuale (consulenza, supporto specialistico, formazione), risultando così esentato ex lege dall'obbligo di stima dei costi interferenziali ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

"In linea generale, vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese (Consiglio di Stato Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284).

Tanto premesso, giova in primo luogo ricordare che, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente, l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, al suo comma 5, che “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso…”.

Ciò posto, la clausola della lex specialis oggetto di contestazione, ovvero proprio quella recante l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari allo zero, fattispecie che secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale è equiparabile al caso in cui sia mancata la previsione dei costi per la sicurezza ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2941/2015: “… La percentuale di incidenza dello 0,0% in effetti equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturato dall’Amministrazione…”) ha ad oggetto costi relativi alla sicurezza, “non soggetti al ribasso”, come previsto dalla disposizione normativa evocata dalla stessa parte ricorrente: la clausola in disamina deve essere quindi ricompresa, ad avviso del Collegio, nel novero delle clausole escludenti e segnatamente all’ipotesi concernente “gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, come quella relativa ai costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”.

Il Collegio deve altresì rilevare che la gravata clausola della lex specialis assume valenza immediatamente escludente anche sotto altro profilo: ed infatti, come correttamente osservato dalla controinteressata (cfr. memoria del 10.1.2026, pagg. 4-5), nei contratti di appalto, il committente (nel caso di specie la stazione appaltante) è tenuto ad indicare i costi della sicurezza interferenziale, secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, ma, secondo quanto stabilito dal comma 2 della medesima disposizione, i datori di lavoro in generale, ivi compresi i subappaltatori, devono, a) “cooperare” all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e b) “coordinare” gli interventi “informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze”.

Ne consegue che l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari a zero, illegittima secondo la prospettazione ricorsuale, deve essere altresì ascritta alla categoria delle clausole escludenti che rendono “la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile” e/o che recano “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica”.

Ed infatti, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa “In tema di omessa indicazione nella disciplina di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale, la Sezione ha già avuto modo di affermare come siffatte illegittimità incidano direttamente sulla formulazione dell'offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l'esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato…” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5983/2013; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5421/2011)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)