Legittimità partecipazione università a bandi di supporto tecnico amministrativo
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 10 del D.Lgs. 36/2023, la nozione di operatore economico ha carattere ampio e comprende qualunque ente, incluse le università pubbliche, che offra sul mercato la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica o dal perseguimento di finalità di istruzione e ricerca. I servizi limitati al supporto per la redazione del capitolato e alla stima del dimensionamento economico di una gara futura non costituiscono attività di ingegneria riservata, non richiedendo pertanto l'applicazione dei requisiti tecnico-organizzativi stringenti previsti per i servizi di architettura e ingegneria.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

