Giurisprudenza e Prassi

Natura di organismo di diritto pubblico dei fondi paritetici interprofessionali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

I Fondi paritetici interprofessionali istituiti ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 rivestono la natura di organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa sui contratti pubblici, stante il finanziamento tramite contributi obbligatori e il perseguimento di finalità di interesse generale. Ne consegue che l'affidamento di servizi a terzi, inclusi i servizi sostitutivi di mensa e di trasporto, deve avvenire nel rispetto delle procedure di gara o dei principi di libera concorrenza e rotazione, pena la legittima esclusione di tali costi dalla rendicontabilità in sede di vigilanza.

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