NEGLI AFFIDAMENTI IN CONVENZIONE AL TERZO SETTORE, LA PREVALENZA DELL'ATTIVITA' VOLONTARISTICA NON E' UN PARAMETRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La privatizzazione dei comitati locali della Croce Rossa Italiana, ai sensi del d.lgs. n. 178/2012, salvaguarda la continuità tra gli originari enti pubblici e le attuali associazioni di diritto privato, consentendo la valorizzazione dell'esperienza e dell'anzianità ultracentenaria nelle procedure di gara. Negli affidamenti di servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza mediante convenzioni con organizzazioni di volontariato, non è applicabile il principio di stretta corrispondenza tra quote di qualificazione ed esecuzione tipico degli appalti di servizi, residuando in capo alle associazioni aggregate l'autonomia organizzativa nella ripartizione dei costi e delle ore, purché venga assicurata la soglia minima di ore prestate dai volontari prescritta dalla lex specialis.
"La privatizzazione della Croce Rossa Italiana ha salvaguardato la continuità tra gli originari comitati e quelli costituiti a partire dall’anno 2013, dal momento che i mutamenti normativi ed organizzativi non hanno sostanzialmente inciso sulla persistenza delle finalità istituzionali e sulla continuità funzionale dell’articolazione territoriale"; "l’art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 117 del 2017... impone la prevalenza dell’apporto volontaristico nella struttura della singola associazione, non in relazione all’organizzazione dello specifico servizio in favore dell’amministrazione pubblica".
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