Giurisprudenza e Prassi

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

TAR LAZIO Decreto 2024

In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo provvede alla liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta sulla base della relazione finale che attesti l'effettivo assolvimento dell'incarico e la corresponsione delle somme dovute, ponendo l'onere del pagamento a carico dell'ente locale inadempiente.

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