Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL GIUDICATO NONOSTANTE IL PENDENTE GIUDIZIO IN CASSAZIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In sede di esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta deve procedere alla quantificazione e all'ammissione al passivo delle somme dovute senza attendere l'esito di giudizi pendenti in Cassazione relativi ai medesimi criteri di calcolo, atteso che l'ordinamento consente all'Organismo Straordinario di Liquidazione di adeguare l'importo accertato in presenza di sopravvenienze o mutamenti nel quadro contenzioso durante la fase attuativa del dissesto.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

