GARA SUDDIVISA IN LOTTI: INDICAZIONE DISTINTA E DETERMINATA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E OBBLIGO DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DEL PEF
In tema di appalti suddivisi in lotti, l'offerta deve essere improntata alla massima linearità e chiarezza, sicché l'omessa distinzione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza riferibili al singolo lotto determina un'indeterminatezza dell'offerta economica che ne comporta l'esclusione, non essendo ammessa una determinazione ex post in sede di verifica dell'anomalia. Nelle concessioni, la verifica di adeguatezza del PEF prescritta dall'art. 185, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 costituisce un subprocedimento obbligatorio e preventivo, volto a garantire la fattibilità strutturale dell'operazione e l'assunzione del rischio operativo, impedendo l'accesso a offerte basate su piani economici strutturalmente in perdita.
"La gara suddivisa in più lotti, di regola, non costituisce un’unica procedura, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti [...] l’offerta economica cumulativa [...] non consente di cogliere quale sia lo specifico costo della manodopera per il lotto numero 2 [...] determinata ex post solo in sede di giustificativi"; "l’art. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023, al comma 5, prescrive che ‘prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario’ [...] Trattasi di una verifica obbligatoria che va distinta dalla valutazione dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023.
[...]
Da ultimo, sempre in ordine alla verifica di cui all’art. 185, comma 5, cit. (da operarsi pur sempre all’interno di un subprocedimento e in contraddittorio) e alla sua distinzione con la valutazione di anomalia dell’offerta, va evidenziato che “mentre negli appalti di lavori o servizi, può ritenersi ammissibile, a condizioni date, la compensazione interna fra voci di costo perché l’offerta economica è “chiusa” e il rischio economico rimane in capo alla stazione appaltante, nelle concessioni, invece, il rischio operativo è dell’operatore economico; pertanto, l’amministrazione non può accettare un PEF strutturalmente in perdita, nemmeno se l’operatore dichiara di poter sostenere l’iniziativa grazie ad altre attività perché ciò snaturerebbe la logica concessoria, trasformandola in un appalto mascherato” (cfr. T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 04/11/2025, sentenza n. 972)."
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