ILLEGITTIMO RICORSO A UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE E QUANTIFICAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO
In tema di appalti pubblici, ai fini del riconoscimento del risarcimento per perdita di chance, è necessaria la prova di una possibilità seria e concreta di aggiudicazione, non risolvibile in una mera aspettativa di fatto. La liquidazione di tale danno deve essere circoscritta alla perdita della possibilità e non può estendersi all'integrale utile d'impresa, dovendo invece tenere conto della percentuale di probabilità di successo e della riduzione del pregiudizio derivante dall'ordinaria possibilità per l'impresa di reimpiegare mezzi e risorse in altre attività economiche (aliunde perceptum).
"[...] secondo un consolidato principio, l’annullamento dell’atto amministrativo non comporta automaticamente il sorgere dell’obbligo risarcitorio, essendo necessario verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, e quindi del danno ingiusto, del nesso eziologico e della riconducibilità del pregiudizio alla condotta amministrativa illegittima.
[...]
Viene dunque in rilievo la figura del danno da perdita di chance, che la giurisprudenza configura quale autonoma entità patrimoniale giuridicamente tutelabile, purché la possibilità perduta risulti caratterizzata da un apprezzabile grado di concretezza e non si risolva in una mera aspettativa di fatto (Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie può ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza di una possibilità seria e concreta di conseguire l’aggiudicazione.
Depongono in tal senso la qualità della ricorrente quale gestore uscente del servizio, la consolidata esperienza maturata nel settore, la conoscenza del contesto operativo e organizzativo di riferimento, nonché la disponibilità di una struttura imprenditoriale già adeguatamente organizzata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
Tali circostanze consentono di ritenere che, ove la procedura fosse stata indetta secondo le regole concorrenziali imposte dall’ordinamento, la ricorrente avrebbe avuto una concreta possibilità di conseguire il risultato utile finale.
[...]
La situazione giuridica lesa coincide [...] con la perdita della possibilità di conseguire tale risultato e non con la perdita del risultato stesso.
Ne consegue che la tutela risarcitoria deve essere circoscritta al danno da perdita di chance e non può estendersi al lucro cessante corrispondente all’integrale utile d’impresa.
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