Giurisprudenza e Prassi

MALFUNZIONAMENTI DELLA PIATTAFORMA DI GARA: I LOG DI SISTEMA COSTITUISCONO PROVA LEGALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE O TENTATE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le registrazioni di sistema (data log) fornite dal gestore della piattaforma telematica, se previste dal disciplinare come fonte di prova, prevalgono sulle risultanze di strumenti di archiviazione web esterni (quali la "Wayback Machine"), i quali non forniscono la conoscenza in tempo reale delle attività di gestione dei siti. L'automatismo espulsivo derivante dal mancato rispetto del termine perentorio per il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, non è superabile qualora manchi la prova di un tentativo di accesso e l'operatore non abbia inviato una tempestiva segnalazione di errore via PEC entro la scadenza.

"le attestazioni del gestore della piattaforma si basano su dati oggettivamente registrati dal sistema (nel registro dei data log di sistema), quindi non su dichiarazioni unilaterali prive di supporto documentale"; "lo strumento di cui si è avvalso il perito di parte funziona come archivio di salvataggio delle pagine web, ma non fornisce la conoscenza in tempo reale delle attività di gestione dei siti così come effettivamente compiute da relativi gestori".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)