Giurisprudenza e Prassi

MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E RIAMMISSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO DILIGENTE (25)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici digitalizzati, la stazione appaltante è tenuta a disporre la riammissione del concorrente o la proroga dei termini di presentazione delle offerte qualora i log di sistema documentino rallentamenti anomali o errori tecnici non imputabili a negligenza dell'operatore economico, trovando applicazione il principio di equa allocazione del rischio informatico secondo cui il pregiudizio derivante da disfunzioni del mezzo digitale deve gravare sull'ente che ha bandito e organizzato la gara.

"L'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti «assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme»... introduce un obbligo positivo in capo alla stazione appaltante, non una mera facoltà discrezionale... anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020, richiamato da Cons. Stato n. 2722/2026)".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)