VALIDA L'APPENDICE INTEGRATIVA DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA DALLA MANDATARIA MA INTESTATA A TUTTI I RAGGRUPPATI (68 - 106)
Il raggruppamento aggiudicatario ha difatti prestato la garanzia provvisoria prevista ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, in un secondo momento, ha prodotto un’appendice integrativa onde aumentare l’importo complessivo della fideiussione. In questo caso, trova quindi applicazione il principio per cui l’ammontare della garanzia provvisoria che risulti inferiore a quello dovuto – nella specie, calcolato senza l’applicazione delle riduzioni correlate al possesso di certificazioni ISO inizialmente ritenute applicabili dal R.T.I. aggiudicatario – può essere regolarizzato attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 anche con documenti formati successivamente alla data di presentazione dell’offerta. Ne consegue che, una volta effettuata l’integrazione necessaria, l’originaria irregolarità non può comportare l’esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura di gara, non venendo qui in discussione la mancata assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno richiesto nei confronti della stazione appaltante, ma soltanto l’incompletezza di una garanzia comunque già esistente e versata in gara (cfr. Cons. di Sato, Sez. V, 16.01.2020, n. 399).
Né tantomeno assume rilievo l’origine dell’erronea quantificazione della garanzia provvisoria – ovvero se si sia trattato di un errore materiale o di una non corretta interpretazione delle disposizioni della lex specialis di gara – poiché, come condivisibilmente affermato, “il soccorso istruttorio trova applicazione in senso oggettivo, senza la necessità di un preventivo giudizio sulla volontarietà o meno dell’irregolarità documentale” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 20.05.2025 n. 769)
È parimenti infondato anche il profilo di censura con cui il R.T.I. ricorrente lamenta che l’appendice di polizza sarebbe stata sottoscritta soltanto dalla mandataria e non anche dalle mandanti. Invero, ciò che rileva ai fini della riferibilità della polizza fideiussoria a tutte le imprese costituenti il raggruppamento è che il predetto documento menzioni espressamente ciascuno dei componenti del R.T.I., anche se a sottoscriverlo fosse solo l’impresa mandataria. Ora, nel caso di specie, la polizza integrativa risulta nominativamente intestata a tutte le imprese del raggruppamento, pur se firmata dalla sola mandataria nell’esercizio del proprio potere di rappresentanza; circostanza, questa, che consente di ritenere imputabile il documento a ciascuno degli operatori economici riuniti in R.T.I. che vengono indicati come contraenti e, dunque, validamente integrata la garanzia provvisoria originariamente prestata.
Neppure merita condivisione l’ulteriore affermazione della ricorrente secondo cui l’incremento del valore della polizza attraverso la presentazione dell’appendice avrebbe di fatto integrato una modifica dell’offerta. Nella specie, come chiarito ai paragrafi precedenti, il concorrente ha soltanto proceduto a riscontrare il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, integrando l’ammontare della polizza fideiussoria e rinunciando a fruire delle possibili riduzioni collegate al possesso di certificazioni di qualità. Il che è pienamente compatibile con la possibilità, ammessa sia dal D.Lgs. n. 36/2023 che dal Disciplinare di gara, di regolarizzare tramite sanatoria tutta la documentazione amministrativa presentata dal concorrente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, con le sole eccezioni – qui non ricorrenti – della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica e delle “omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.
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