Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI DILIGENZA NELLA GESTIONE DELLA PEC E CARTELLA SPAM (83.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE Sentenza 2024

Nelle procedure ad evidenza pubblica, la notifica di comunicazioni tramite PEC all'indirizzo indicato dal partecipante si perfeziona con la generazione della ricevuta di consegna, gravando sul destinatario l'onere di controllare anche la cartella della posta indesiderata (spam); il mancato riscontro a termini perentori fissati dalla lex specialis, dovuto a deficit organizzativi del destinatario, preclude l'attivazione del soccorso istruttorio onde evitare la violazione del principio della par condicio.

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