POTERE DI REVOCA: L'AMMINISTRAZIONE NON VI PUO' RINUNCIARE, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' DEGLI INTERESSI PUBBLICI (21-QUINQUIES)
La revoca costituisce un potere-dovere attribuito all'Amministrazione per la cura e il perseguimento dell'interesse pubblico, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità sanciti dalla Costituzione e disciplinati dalla Legge n. 241 del 1990.
Non appare quindi ammissibile una rinuncia preventiva dell’Amministrazione al suo esercizio, in quanto una simile manifestazione di volontà sarebbe in contrasto con il principio di indisponibilità degli interessi pubblici. La rinuncia preventiva al potere di revoca, inoltre, priverebbe l’Amministrazione della possibilità di adeguare la propria azione alle esigenze sopravvenute individuate dall’art. 21-quinquies della L. 241/90, e ciò configurerebbe una violazione del principio di buon andamento.
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