Giurisprudenza e Prassi

SINDACATO SUL PREZZO A BASE D'ASTA: LIMITATO AI CASI DI MACROSCOPICA INATTENDIBILITA' O ILLOGICITA' MANIFESTA

ANAC PARERE 2026

Il sindacato sulla determinazione del prezzo a base d’asta è limitato ai casi di macroscopica inattendibilità o illogicità manifesta, non potendo l'Autorità sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella definizione del prezzo congruo. Qualora la stazione appaltante introduca modelli di efficientamento del servizio (passaggio dalla remunerazione a canone a quella a misura), la legittimità della base d'asta è garantita dal rispetto dei minimi salariali riferiti alle ore di operatività effettiva. L'impugnazione del bando per clausole escludenti relative al prezzo richiede la prova di un'impossibilità di formulazione dell'offerta comune a tutte le imprese del settore.

«L'onere della prova circa l'irragionevolezza [...] non può che essere declinato in termini particolarmente rigorosi, implicando che la contestazione sia effettuata sulla base di imprescindibili e univoci elementi probatori suscettibili di evidenziare [...] l'oggettiva e generalizzata impossibilità di una partecipazione remunerativa, qualunque sia il modello organizzativo adottato» (cfr. Cons. St., III, 26.04.2022 n. 3191; ANAC delibera n. 592/2024).

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)