Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL "COLLEGIO PERFETTO", SOCCORSO PROCEDIMENTALE E LIMITI DIMENSIONALI DELL’OFFERTA TECNICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di gara d’appalto, le operazioni di analisi istruttoria dei documenti tecnici non richiedono necessariamente la presenza costante di tutti i membri della commissione giudicatrice, essendo il principio del collegio perfetto limitato alle fasi di esercizio della discrezionalità valutativa.

È inoltre legittimo il soccorso istruttorio di tipo "procedimentale" volto a chiarire errori materiali dell'offerta tecnica, qualora la reale intenzione del concorrente sia desumibile in modo univoco dagli atti allegati.

"[...] - nella specie non è in discussione che le attività di analisi e valutazione delle offerte debbano essere svolte dalla Commissione, come prescritto dalla citata clausola del

Disciplinare di gara, ma il modo in cui tali compiti possono essere da quella esercitati, al fine di conciliare la collegialità delle operazioni di gara con l’esigenza di garantire

la celerità e la continuità delle stesse, senza interrompere il nesso di imputabilità alla medesima Commissione dell’attività di analisi e valutazione delle offerte e dei relativi

effetti;

- a tal proposito, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6782) ha chiarito che “la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (cfr. Cons. giust. amm. sic,, 21 luglio 2008, n. 661; Cons. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Id., VI, 2 febbraio 2004, n. 324). Nondimeno, per evidenti esigenze di funzionalità, il principio è temperato per cui non è indispensabile la piena collegialità quando occorra effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate, come tali, a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell’intero consesso (cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513; Id., IV, 5 agosto 2005, n. 4196)” (…) In tale prospettiva “l’attitudine meramente strumentale dell’attività delegabile o affidabile a sottocommissioni dovrà avere, in difetto di criteri identificativi o discretivi di ordine materiale o sostanziale, la duplice caratteristica (a un tempo necessaria e sufficiente): a) di essere, ex ante e in abstracto, suscettibile di potenziale verifica a posteriori da parte del plenum; b) di essere, ex post e in concreto, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione ed approvazione” (Cons. Stato, n. 4143 del 2018, cit.)”;"

[...]

il modus operandi della Commissione è conforme a quanto stabilito con il verbale di seduta riservata [...], in tema di “soccorso istruttorio procedimentale”, nel senso che “Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, la Commissione giudicatrice decide di procedere a un’istruttoria complessiva del contenuto delle offerte presentate, verificandone la completezza e ove necessario chiedendo chiarimenti in merito al contenuto, precisando che quanto eventualmente prodotto non dovrà variare il contenuto dell’offerta tecnica. Al riguardo la Commissione Giudicatrice stabilisce che in caso di discordanza tra il contenuto delle offerte tecniche e gli allegati, verrà preso in considerazione quanto dichiarato in offerta tecnica”

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)