Giurisprudenza e Prassi
Limiti del principio di equivalenza e onere di impugnazione bando
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Il principio di equivalenza negli appalti pubblici è ammesso per i requisiti di natura funzionale ma deve ritenersi precluso per quelli di natura strutturale, pena la configurazione di un aliud pro alio e la lesione della par condicio. Le clausole del bando che impongono standard prestazionali minimi non compatibili con l'offerta del concorrente devono essere impugnate immediatamente in quanto direttamente escludenti, non potendo l'operatore invocare l'equivalenza per superare prescrizioni essenziali del capitolato.
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