LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE O LE OMISSIONI DOCUMENTALI RILEVANO AI FINI DELL'ESCLUSIONE SOLO SE INTEGRANO ILLECITO PROFESSIONALE CON DOLO SPECIFICO (98)
In materia di requisiti di partecipazione, l’omissione o la non veridicità delle dichiarazioni rese in gara non costituiscono causa autonoma di esclusione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, a meno che non integrino un tassativo illecito professionale assistito da dolo specifico. La dizione "servizi di architettura e ingegneria" deve essere interpretata in senso ampio, includendo anche le attività di riprogettazione esecutiva e strutturale, le quali sono idonee a soddisfare i requisiti di capacità tecnica ove analoghe ai servizi messi a gara. È parimenti legittima l'acquisizione di documentazione probatoria in sede processuale (c.d. soccorso istruttorio processuale) qualora essa non sia volta a supplire al mancato possesso del requisito, ma rappresenti un "segmento documentale integrativo" atto a confermare la veridicità di quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione.
“L’omissione e la non veridicità non assistite da “dolo specifico” non integrano causa di esclusione nella gara specifica [...] il termine [progettazione] è generico e ricomprende la riprogettazione [...] Il c.d. soccorso istruttorio processuale ha avuto ad oggetto non tutta la documentazione a comprova del requisito, ma soltanto il segmento documentale “integrativo”, che ha contribuito a comprovare la sussistenza del requisito al momento della presentazione dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 03059/2026; Cons. St., Sez. V, n. 7282/2025; Cons. St., Sez. V, n. 9967/2025).
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