Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI INGEGNERIA PER IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI "A SERVIZIO DI COSTRUZIONI" OSPEDALIERE: IDONEI A COMPROVARE IL REQUISITO PER LA CATEGORIA EDILIZIA E.10 (1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, le attività di progettazione impiantistica (categorie IA.02 e IA.04) maturate in ambito sanitario possono essere legittimamente computate per soddisfare il requisito relativo alla categoria edilizia E.10, qualora la lex specialis debba essere interpretata secondo un criterio funzionale e l'appalto richieda un approccio unitario tra strutture e impianti.

"Orbene, come puntualmente osservato dalla Amministrazione appellata, all’art. 26, co. 4 del ridetto Allegato I.7 si stabilisce che “la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione”.

La lettura combinata di tali disposizioni lumeggia in modo più nitido la res controversa avvalorando l’esegesi logico-sistematica del requisito esperienziale in chiave più ampia e comprensiva di tal ché i due servizi vantati dal professionista, ricadenti formalmente nelle categorie impiantistiche IA.02 e IA.04, sono stati correttamente valutati ai fini del raggiungimento del requisito in quanto attinenti alla progettazione esecutiva nel campo dell’edilizia sanitaria (si trattava nella specie della progettazione impiantistica volta all’installazione di grandi apparecchiature ospedaliere [...]. Del resto, il carattere strumentale e servente ai servizi in categoria E.10 si evince dalla stessa denominazione delle due categorie impiantistiche, testualmente definite come impianti, meccanici o elettrici, “a servizio di costruzioni”.

[...] di tal ché, privilegiando la prospettiva ermeneutica del principio del risultato o meglio del “miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, co. 2 d.lgs. n. 36/2023), le esperienze progettuali nelle categorie IA.02 e IA.04 possono essere coerentemente valorizzate ai fini della comprova del requisito E.10 poiché tali specifiche esperienze impiantistiche sono state maturate in ottica strumentale e servente ad interventi di edilizia sanitaria."

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