ECCESSIVO DETTAGLIO DEI PUNTEGGI NELL'AVVISO PER PROJECT FINANCING: ILLEGITTIMA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA (193.4)
È illegittimo l’avviso pubblico finalizzato a sollecitare proposte di project financing concorrenti (art. 193, comma 4, D.Lgs. 36/2023) qualora risulti affetto da un'istruttoria evanescente circa l'interesse pubblico e l'effettiva convenienza dell'operazione, nonché privo di elementi tecnici certi relativi allo stato del bene e alla fattibilità urbanistica, necessari per la formulazione di una proposta economicamente sostenibile. Risulta parimenti censurabile la predeterminazione di una griglia di punteggi estremamente analitica già in fase di sollecitazione, poiché tale eccessivo dettaglio "implica, da un lato, una possibile restrizione della concorrenza già in questa fase preliminare [...] dall’altra, finisce con lo stravolgere il meccanismo stesso della duplicità della fasi propri dell’istituto" (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 196/2024).
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