IL PROMOTORE DI UN PROJECT FINANCING NON ACQUISISCE UN DIRITTO ALL'INDIZIONE DELLA GARA, MA SOLO UN'ASPETTATIVA CONDIZIONATA DALLE VALUTAZIONI DELLA PA SULL'OPPORTUNITÀ DI CONTRATTARE (193)
In tema di finanza di progetto, la proposta del privato non vincola l'Amministrazione al suo accoglimento, integrando una posizione di mera aspettativa a fronte di un potere ampiamente discrezionale dell'Ente di valutare la convenienza economica e la rispondenza al pubblico interesse del progetto. È legittimo il provvedimento di rigetto fondato sulla sproporzione tra oneri finanziari di lungo periodo (canone concessorio) e benefici attesi.
"La disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie, individuata in base al momento della presentazione della proposta di project financing del 28.4.2023, è costituita dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede(va) che “gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”.
Alla luce di tali previsioni emerge con immediatezza che la presentazione della descritta proposta non vincolava punto l’Amministrazione al suo accoglimento, né tantomeno a far realizzare l’opera o il servizio mediante lo strumento del project financing, neppure allorquando l’intervento proposto fosse stato già previsto nella sua programmazione amministrativa, “essendo il project financing un istituto giuridico complesso nell’ambito del quale il privato non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura ma una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in merito all’opportunità di contrattare sulla base di quella stessa proposta” (Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 192)."
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"Va [...] osservato che l’impugnato atto di indizione della nuova procedura consiste semplicemente in un avviso pubblico esplorativo, funzionale, come tale, unicamente a sollecitare manifestazioni di interesse: esso quindi non integra in sé, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, un atto di avvio di una procedura di affidamento (nella determinazione n. 171 del 18 luglio 2025 in epigrafe, non a caso, si legge: ” l’avviso pubblico di manifestazione di interesse non rappresenta una procedura di affidamento, bensì uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione, nell’ambito dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, si “autoimpone” una procedura di confronto comparativo, funzionale alla migliore cura dell’interesse pubblico, finalizzata ad ampliare il novero delle proposte tra le quali individuare quella più rispondente all’interesse pubblico ...”).
Ciò chiarito, va evidenziato che l'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023 prescrive in capo alle Stazioni appaltanti il possesso di particolari qualificazioni esclusivamente ai fini del conferimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto."
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