Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DEL PROJECT FINANCING PER INFRASTRUTTURE 5G QUALE SIEG (183)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

In materia di comunicazioni elettroniche, la disciplina di settore volta a favorire la libera installazione delle reti non preclude alla stazione appaltante l'indizione di una procedura di project financing per la creazione di un’infrastruttura unitaria e tecnologicamente neutrale, laddove tale iniziativa sia finalizzata a rimediare a un accertato fallimento del mercato nel fornire servizi ad alta capacità necessari per la pubblica sicurezza e lo sviluppo urbano. Tale procedura è compatibile con il principio di concorrenza se non impedisce, in via di diritto, agli altri operatori di implementare proprie reti concorrenti ove tecnicamente possibile.

“il sistema di “concorrenza nel mercato” prospettato dal codice delle comunicazioni elettroniche [...] non esclude affatto la possibilità che l’Amministrazione ricorra – in caso di eventuali fallimenti del mercato – ad un sistema di “concorrenza per il mercato””; “la decisione dello Stato (o dell’Ente locale) di ricorrere ad un sistema di “concorrenza per il mercato” al fine di individuare il soggetto incaricato di gestire un servizio a banda larga (pacificamente riconducibile al novero dei SIEG), presuppone che i servizi a banda larga già presenti sul mercato non abbiano raggiunto livelli di qualità “adeguati” e “soddisfacenti”” (cfr. art. 106 TFUE e Orientamenti Commissione Europea 2023/C 36/01).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati