LEGITTIMO INDIRE UNA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DIGITALI SE LE RETI PRIVATE RISULTANO INADEGUATE (183)
Il sistema di "concorrenza nel mercato" delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche non preclude all'Amministrazione di ricorrere a procedure di "concorrenza per il mercato" tramite project financing per la realizzazione di reti 5G multiservizio, qualora le infrastrutture esistenti non garantiscano il raggiungimento di obiettivi di interesse generale quali la sicurezza pubblica e lo sviluppo tecnologico urbano. Tale iniziativa si configura come un Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG) legittimo ai sensi dell'art. 106 TFUE, purché rispetti i criteri di neutralità tecnologica e i parametri "Altmark" per l'esclusione di aiuti di Stato.
"Il sistema di 'concorrenza nel mercato' prospettato dal codice delle comunicazioni elettroniche [...] non esclude affatto la possibilità che l’Amministrazione ricorra – in caso di eventuali fallimenti del mercato – ad un sistema di 'concorrenza per il mercato'" (con richiamo a Cons. St., sez. I, parere n. 1389/2019).
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