Giurisprudenza e Prassi

SPESE PROJECT FINANCING PER INFRASTRUTTURE 5G E LIMITI ALLA LIBERA CONCORRENZA (183)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

In materia di infrastrutture di telecomunicazioni, il modello della "concorrenza nel mercato" delineato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche non preclude alla Pubblica Amministrazione di ricorrere a procedure di "concorrenza per il mercato" (quale il project financing) qualora l'istruttoria tecnica dimostri l'esistenza di un fallimento del mercato, inteso come incapacità degli investitori privati di fornire servizi con standard qualitativi (latenza, banda, disponibilità) idonei a soddisfare specifiche esigenze di interesse pubblico generale (sicurezza e sviluppo di soluzioni IoT). Tale intervento, finalizzato alla creazione di un’infrastruttura neutrale e aperta, non configura una violazione della libera iniziativa economica né un aiuto di stato vietato, laddove siano rispettati i criteri di compensazione del servizio pubblico.

"Il Collegio non può fare a meno di rilevare, infatti, che il sistema di “concorrenza nel mercato” prospettato dal codice delle comunicazioni elettroniche [...] non esclude affatto la possibilità che l’Amministrazione ricorra – in caso di eventuali fallimenti del mercato – ad un sistema di “concorrenza per il mercato”"; "la decisione dello Stato (o dell’Ente locale) di ricorrere ad un sistema di “concorrenza per il mercato” [...] presuppone che i servizi a banda larga già presenti sul mercato non abbiano raggiunto livelli di qualità “adeguati” e “soddisfacenti”".

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