ILLEGITTIMO IL PUNTEGGIO TECNICO BASATO SU TEMPI DI ESECUZIONE MATERIALMENTE IRREALIZZABILI (108.7)
Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica che indichi tempi di esecuzione o di restituzione di un servizio materialmente incompatibili con i limiti fisici e tecnici della strumentazione proposta deve essere oggetto di una valutazione correttiva del punteggio. Sebbene una dichiarazione inesatta possa non costituire di per sé un grave illecito professionale tale da giustificare l'esclusione automatica del concorrente, la stazione appaltante deve garantire che i punteggi tabellari o quantitativi rispecchino la reale capacità prestazionale offerta, procedendo alla riparametrazione qualora l'errore incida sulla determinazione del coefficiente di valutazione.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

